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ANTIRICICLAGGIO: DAL 30 APRILE 2008 Nuove REGOLE

Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, da attuazione alla terza direttiva 2005/60/Ce, in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Evidenziamo di seguito alcune delle maggiori novità applicative che entreranno in vigore a partire dal giorno 30 aprile 2008.
A) NUOVI LIMITI PER IL TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE
L’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007 dispone: “E’ vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro”.
Il nuovo limite di euro 5.000 sostituisce – dal 30 aprile 2008 - il precedente limite di euro 12.500.
Dal 30 aprile 2008, i mezzi di pagamento in questione (denaro contante e titoli al portatore) potranno essere trasferiti senza vincoli solo se, di importo inferiore a 5.000 euro.
Il comma 5 dell’art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007 dispone: “gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”. Analoga la previsione del successivo comma 7, per gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari.
Come noto la clausola ‘non trasferibile’ impedisce la girata dell’assegno e lo rende titolo nominativo, consentendo l’incasso dello stesso al solo beneficiario.
Un’operazione unitaria di importo superiore a 5.000 euro non potrà essere artificiosamente frazionata in tante di importo inferiore: anche in questi casi resta impedito l’uso del contante e degli assegni trasferibili.
B) DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI ‘OPERAZIONE FRAZIONATA’
Altra novità della nuova normativa è il concetto di operazione frazionata.
Viene definita operazione frazionata (art. 1, lett. m):
“un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”.
Pertanto, la definizione di operazione frazionata ha un contenuto innovativo rispetto al sistema previgente: viene stabilito in sette giorni l’arco temporale per eseguire le cd. ‘operazioni frazionate’.
Ad esempio, una fattura di euro 12.000, del 30 giugno 2008, con modalità di pagamento per contanti: se il pagamento avviene per euro 4.000 al 10 luglio 2008, per euro 4.000 al 20 luglio 2008 e per euro 4.000 al 31 luglio 2008, l’operazione non si intende frazionata ed è quindi regolare per la nuova normativa.
Al contrario, una fattura di importo pari ad euro 6.000, del 30 giugno 2008, con modalità di pagamento per contanti: se il pagamento avviene per euro 3.000 al 10 luglio 2008 e per euro 3.000 al 15 luglio 2008, è da considerare operazione ‘frazionata’ e quindi non regolare.
Resta fermo comunque che può considerarsi ‘operazione frazionata’, quando sussistono elementi per ritenerla tale.
C) NUOVI MODULI DI ASSEGNI
Il comma 4, dell’art. 49 citato, prevede:
“I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane spa muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni in forma libera”.
Il successivo comma 10, completa la previsione che scoraggia il ricorso ad assegni liberi disponendo:
“Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante”.
L’ulteriore disincentivo è contenuto nel successivo comma 11, il quale prevede la possibilità per l’Amministrazione Finanziaria di chiedere a banche e Poste i dati identificativi dei soggetti ai quali sono stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera, nonché di tutti i giratari e di coloro che li abbiano presentati all’incasso.
Si sottolinea la previsione che ciascun girante sarà identificato univocamente, dall’obbligo previsto di inserimento del codice fiscale, a pena di nullità dell’operazione di girata: non sarà normativamente più possibile la cd. ‘girata in bianco’.
Gli assegni emessi all’ordine del traente (ad esempio con la formula ‘mio proprio’, ‘m.p.’ ‘a me medesimo’, ‘m.m.’, potranno essere girati unicamente per l’incasso a una banca o alle Poste (non potranno essere girati a un soggetto qualsiasi né potranno circolare “al portatore”).
D) LIBRETTI DI DEPOSITO
I libretti di deposito o postali al portatore, non potranno avere un saldo pari o superiore a 5.000 euro.
Gli eventuali libretti con un saldo pari o superiore a 5.000 euro, esistenti al 30 aprile 2008, devono essere estinti, a meno che il saldo non sia ridotto a una somma non eccedente l’importo sopra menzionato, entro il 30 giugno 2009.
L’articolo 50 del D.Lgs. citato dispone: “L’apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è vietata. L’utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri è vietata”.
E) SANZIONI
L’utilizzo di denaro contante o di assegni non predisposti con le formalità di legge, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra l’1% ed il 40% dell’importo trasferito. La sanzione è applicabile sia al soggetto che ha effettuato il trasferimento, che al soggetto che ha ricevuto la somma in contanti.
Va ricordato tra l’altro, che i destinatari del decreto – per esempio i professionisti e le banche – che “in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni” ed attività, hanno notizia di infrazioni, alle disposizioni di cui ai commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 dell’articolo 49, nonché a quelle di cui all’art. 50 (conti anonimi, con intestazioni fittizie o all’estero), ne devono riferire entro trenta giorni al Ministero dell’Economia e delle finanze per la contestazione relativa: la violazione dell’obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione, del saldo del libretto, ovvero del conto.
E’ prevista la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40%, ovvero tra il 10% ed il 40% del saldo del libretto o del conto, a seconda che la violazione riguardi l’apertura o l’intestazione fittizia ovvero l’utilizzo in qualunque forma di analoghi titoli aperti all’estero.
F) OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DEI PROFESSIONISTI
La nuova normativa introduce una serie di obblighi a carico di ben individuati ‘professionisti’.
I professionisti interessati dalla nuova normativa sono individuati all’articolo 12 e 13 del D.Lgs. n. 231/2007, nei seguenti soggetti (relativamente allo svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria):
- dottori commercialisti ed esperti contabili;
- revisori contabili e società di revisione;
- consulenti del lavoro;
- notai ed avvocati (per l'attività di consulenza in relazione a transazioni economiche, transazioni finanziarie, al compimento di attività manageriali ed al compimento in nome e per conto del cliente di operazioni di natura finanziaria o immobiliare);
- prestatori di servizi relativi a società e trust, non ricompresi nei punti precedenti;
- ogni soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti, altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi.
I nuovi adempimenti posti a carico dei professionisti dal D.Lgs. n. 231/2007 risultano i seguenti:
1) – Comunicazione delle infrazioni al divieto di trasferimento di contante o titoli al portatore di importo pari o superiore ad euro 5.000.
I professionisti devono segnalare le infrazioni al divieto, di cui sono a conoscenza, entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza del fatto.
L'omessa segnalazione è punita, con una sanzione amministrativa dal 3 al 30% dell'importo dell'operazione.
2) - Adeguata verifica della clientela. Registrazione delle prestazioni professionali nell'Archivio
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all’articolo 16 del D.Lgs. n. 231/2007, consistono nelle seguenti attività:
a) - identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
b) - identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;
c) - ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale;
d) - svolgere un controllo costante nel corso della prestazione professionale.
I predetti obblighi vanno adempiuti:
- quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro;
- quando si eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate;
- tutte le volte che l'operazione è di valore indeterminato o non determinabile;
- quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.
Gli articoli 36 e 38 del Decreto citato regolamenta gli obblighi di registrazione e le relative modalità di istituzione dell’archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici.
Gli obblighi di registrazione vanno adempiuti entro 30 giorni dal “compimento dell’operazione, ovvero dall’apertura, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o dalla fine della prestazione professionale” (articolo 36, comma 3).
L'art. 57 del D.Lgs, n. 213/2007 punisce poi l’omessa istituzione dell'archivio con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
3) Segnalazione di operazioni sospette alla UIF
Ai sensi dell’articolo 41 del D.Lgs. n. 231/2007, i professionisti devono inviare alla U.I.F. (‘Unità di Informazione Finanziaria’ ossia “la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competente le informazioni che riguardano l’ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”), ovvero agli ordini professionali, senza ritardo, una segnalazione di operazione sospetta “quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”.
L'omessa segnalazione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con una sanzione pecuniaria che va dall'1 al 40% del valore dell'operazione.
Il comma 6, dell’articolo 41 dispone che: “le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi e per gli effetti del presente capo, non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale (…) e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo”.
Il comma 2 dell’articolo 41 dispone che: “Al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia” delle operazioni.
In attesa della relativa emanazione riteniamo utile riportare, in calce alla presente, le precedenti istruzioni U.I.C. fornite, in riferimento alle operazioni interessate ed ai nuovi indicatori di anomalia delle operazioni, in riferimento alla previgente normativa, dal Provvedimento 24 febbraio 2006 (cfr.).
4) Formazione
Infine, l’articolo 54 del D.Lgs. n. 231/2007 dispone che i professionisti “adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni” in materia di antiriciclaggio.
G) I M P O R T A N T E : SUGGERIMENTI OPERATIVI
Alla luce di quanto è stato appena evidenziato emerge come lo scopo della normativa in questione sia quello di evitare il ripetersi o il conformarsi di comportamenti suscettibili di censura da parte dei soggetti interessati.
Per fare questo coinvolge nel progetto una serie di entità operative tra le quali, oltre agli intermediari finanziari, spiccano i professionisti (dottori commercialisti, revisori, consulenti del lavoro, ecc.).
Il loro coinvolgimento è tanto pregnante che necessita una attività pervasiva e persuasiva da parte di costoro nel far capire la nuova procedura.
Va da sé quindi che il comportamento della clientela deve essere il più possibile aderente a questi obblighi, ciò al fine di evitare che i professionisti interessati, pur nel rispetto del mandato fiduciario ricevuto, alla luce delle incombenze loro imposte circa l’effettuazione delle infrazioni rilevate nel trasferimento di contanti e titoli (punto 1), sulla adeguata verifica della clientela (punto 2), nonché sulle segnalazioni delle operazioni sospette (punto 3), si trovino costretti ad intervenire.
Particolare attenzione deve essere posta, in attesa di conoscere la tipologia delle operazioni anomale:
i) sulla corretta tenuta della contabilità;
ii) sui regolamenti delle fatture riguardo agli incassi ed ai pagamenti;
iii) sui finanziamenti soci-società;
iv) sulla distribuzione di utili;
v) nonché su ogni altra operazione che possa presentare margini di anomalia.
Pagina modificata il 09/05/2009