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Home Page -> News -> Pubblicità stretta sulle società
Tornano le sanzioni per chi non ottempera agli adempimenti pubblicitari dettati dall'art. 2250 del codice civile. Il secondo comma dell'art. 42 della legge n. 88 del 7 luglio 2009 pone dunque fine, modificando l'art. 2630 c.c., a una situazione di fatto che durava ormai da più di sette anni. Fino al 27 luglio, la norma sanzionatoria puniva, fino alla fine del mese scorso, «solamente» l'omissione di denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese;
le sanzioni non erano irrilevanti: da 206 a 2.065, di regola da applicare, si tratta dell'aspetto più curioso (origina, difatti, una sorta di moltiplicatore), a ogni amministratore. Dalla fine del mese scorso tale disposizione si applica pure a chiunque «omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma». L’interpretazione letterale della disposizione conduce a considerare qualsiasi atto redatto dalla società capace di avere valenza esterna, ossia che possa, vista la ratio della norma, venire a contatto con i terzi. In concreto: contratti, lettere, fatture, ordinativi, comunicazioni. La fattispecie presa in considerazione dalla legge non può quindi definirsi marginale. Le informazioni base, che valgono per ogni tipo di società, fanno riferimento alla sede, all'ufficio del Registro delle imprese d'iscrizione ed al suo numero (che
per fortuna, grazie al primo comma dell'art. 3 del dpr 558/99, è l'universalmente noto codice
fiscale). Esistono poi altri dati da indicare in funzione del tipo societario: per le società di capitali, è il secondo comma dell'art. 2250 c.c. che lo dispone, deve essere citato l'ammontare del capitale sociale effettivamente versato nonché quello risultante dall'ultimo bilancio; per le società in scioglimento, si tratta del terzo comma del medesimo articolo, deve pure evidenziarsi lo stato di liquidazione; per le società unipersonali, sia azionarie che non azionarie, deve essere infine indicata, questa volta è il quarto comma dell'art. 2250 c.c. a disporlo, la presenza di un unico socio.
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Pagina modificata il 02/09/2009
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